Art. 10.
(Sussidiarietà sociale).

      1. Il Friuli Venezia Giulia riconosce e assicura, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure tributarie e fiscali, l'autonoma iniziativa delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale. A tal fine, in particolare, incentiva l'associazionismo e favorisce la diffusione del volontariato.